Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge proposto risponde alla necessità di fornire una definizione concreta del criterio di «modestia», contenuto nell'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275), che caratterizza le prestazioni delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
      L'ordinamento professionale dei geometri, risalente al regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è stato modificato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, che ha introdotto il biennio di pratica professionale ed istituito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
      La professione di perito industriale è regolata dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, modificato dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, che ha previsto un periodo di pratica professionale ed ha introdotto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
      Ulteriormente, i programmi scolastici sono stati, nel tempo, adeguati all'evoluzione del progresso scientifico, aggiornando la formazione scolastica dei medesimi professionisti.
      Alcuni anni or sono, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (articolo 55), ha istituito il corso di laurea triennale per il geometra laureato e per il perito industriale laureato (sezione edilizia), individuato nelle classi di laurea 4, 7 e 8.

 

Pag. 2


      Tuttavia, tali disposizioni, pur comprovando un adeguamento del percorso formativo e professionale, non sono risultate idonee a sopperire alla indeterminatezza del criterio di «modestia» di cui al citato articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto n. 274 del 1929, resa evidente dal notevole contenzioso instaurato con altre professioni tecniche (dovuto proprio alla difforme interpretazione anche da parte della giurisprudenza). Perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha indicato, quale soluzione, un intervento del Parlamento che fornisca un chiarimento a livello normativo.
      La formulazione proposta non amplia le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali nei settori su indicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.
      D'altro canto, fin dalla III legislatura (1958) risultano presentati progetti di legge tendenti a garantire l'univoca applicazione del diritto, soprattutto in ambiti di attività che investono l'intera collettività; infatti, le ripercussioni delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse pubbliche amministrazioni.
 

Pag. 3