Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge proposto risponde alla necessità di fornire una definizione concreta del criterio di «modestia», contenuto nell'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275), che caratterizza le prestazioni delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
L'ordinamento professionale dei geometri, risalente al regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è stato modificato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, che ha introdotto il biennio di pratica professionale ed istituito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
La professione di perito industriale è regolata dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, modificato dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, che ha previsto un periodo di pratica professionale ed ha introdotto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
Ulteriormente, i programmi scolastici sono stati, nel tempo, adeguati all'evoluzione del progresso scientifico, aggiornando la formazione scolastica dei medesimi professionisti.
Alcuni anni or sono, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (articolo 55), ha istituito il corso di laurea triennale per il geometra laureato e per il perito industriale laureato (sezione edilizia), individuato nelle classi di laurea 4, 7 e 8.